Art. 2.

      1. In occasione del «Giorno della memoria di tutte le vittime del terrorismo» sono organizzate cerimonie pubbliche per il ricordo degli eventi e, nelle scuole di ogni ordine e grado, sono realizzati percorsi didattici e laboratoriali indirizzati allo sviluppo, nelle giovani generazioni, dei princìpi della cittadinanza attiva e della democrazia partecipata.